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18 Ottobre 2012
1 VOUCHER SU 3 USATO IN AGRICOLTURA

Quasi un voucher per il lavoro occasionale su tre è stato utilizzato per attività agricole dove ha favorito l’occupazione dipendente che è cresciuta in media dello 0,9 per cento nello scorso anno. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati dell'Osservatorio Inps secondo il quale sono stati venduti oltre 15,3 milioni di buoni lavoro nel 2011 (10 euro comprensivi del pagamento dei contributi all'Inps e all'Inail e il pagamento per la gestione del servizio) con un aumento del 58 per cento rispetto ai 9,7 milioni del 2010. Lo strumento dei voucher - conclude la Coldiretti - si è dimostrato valido nel favorire l’occupazione e l’emersione del sommerso e per questo ci auguriamo che le modifiche normative introdotte non ostacolino questa opportunità.

VADEMECUM PER LE IMPRESE AGRICOLE CHE SI AVVALGONO DI VOUCHER
I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.
Il sistema dei voucher ha trovato finora applicazione in molti ambiti lavorativi, uno di questi è proprio il settore Agricolo.
Possono infatti beneficiare  dei suddetti buoni lavoro tutte quelle aziende  che :
 
·- Hanno  volume d’affari superiore a 7.000 euro e intendono avvalersi  esclusivamente  di specifiche figure  di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
- Hanno  un volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale.

Nei confronti dei lavoratori interessati alle prestazioni occasionali di tipo accessorio, si applicano tutte le regole applicabili, in tema infortunistico, e quindi si avrà sia l’applicazione del DLS . n. 81/08 (testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ) nonché tutte le disposizioni speciali  vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

In pratica il lavoratore che usufruisce dei buoni lavoro è equiparato ad un dipendente a tutti gli effetti .

Nello specifico il titolare di un ‘azienda agricola che intende avvalersi dei Voucher deve:

- Nominare il  responsabile della prevenzione (RSPP), che può anche essere svolto direttamente dal datore di lavoro previa partecipazione al corso di formazione obbligatorio.
- nominare il medico competente e sottoporre a visita medica tutti i soggetti che utilizzano i voucher al fine del rilascio dell’idoneità alla mansione.
- invito alla elezione del rappresentante dei lavoratori (elezione di esclusiva dei dipendenti) .
- nomina dei componenti del gruppo di emergenza (primo soccorso, e antincendio). Anche per questo punto i ruoli possono essere svolti dal datore di lavoro previa partecipazione ai corsi formativi obbligatori
- predisposizione di procedure di sicurezza associate al piano di valutazione del rischio e predisposizione del piano di emergenza antincendio e di primo soccorso.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi se le aziende ospitano fino a 10 dipendenti possono autocertificare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012,  l’effettuazione della valutazione dei rischi. In ogni caso, va valutato se devono essere predisposti i documenti di valutazione dei rischi specifici come rumore, vibrazione, chimico, movimentazione manuale dei carichi o rischio biologico”.
Se le aziende invece hanno più di 10 dipendenti,  il documento della valutazione dei rischi deve essere effettuato sulla base delle procedure standardizzate, il datore di lavoro quindi effettua la valutazione ed elabora il documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41; le attività di cui prima sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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