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14 Giugno 2012
Pensioni di vecchiaia, dal 2012 abrogate le deroghe

La pensione di vecchiaia è la prestazione economica erogata in favore dei lavoratori, dipendenti e autonomi, che hanno raggiunto l'età stabilita dalla legge ed hanno perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta. Com’è ormai noto, la riforma Monti-Fornero (l. 214/2011) modifica in via generale l’intero scenario pensionistico italiano. Focalizziamo la nostra attenzione sulle principali novità introdotte da tale riforma in relazione alla previgente normativa riguardante alcune deroghe, le quali permettevano l’accesso alla pensione di vecchiaia in presenza di 15 anni di contribuzione.
Fino al 31.12.2011, fatte salve alcune eccezioni, i requisiti anagrafici per conseguire tale diritto erano fissati in 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Congiuntamente all’età, erano necessari 20 anni di contribuzione, ai quali però potevano applicarsi alcune specifiche deroghe: per i lavoratori con 15 anni di contribuzione al 31.12.92 e per coloro che entro la predetta data erano stati autorizzati ai versamenti volontari il requisito era di 15 anni di contributi. Il requisito dei 15 anni valeva anche per i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 25 anni di assicurazione di cui almeno 10 coperti da contributi per meno di 52 settimane. Tali disposizioni continuano ad applicarsi per chi ha perfezionato entrami i requisiti (età e contribuzione) entro l’anno 2011.
Con la nuova riforma pensionistica, a decorrere dal 01.01.2012 le previgenti deroghe sopra citate non trovano più applicazione. Infatti, per l’accesso alla nuova pensione di vecchiaia saranno indispensabili, oltre alla nuove età prevista per legge, almeno 20 anni di contribuzione. Solo nel caso in cui si è assicurati a far data dal 01/01/1996, al compimento del 70 anno di età si potrà accedere al pensionamento con 5 anni di contribuzione effettiva. Tale prestazione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo.
Quali sono i soggetti maggiormente penalizzati da tali abrogazioni? I lavoratori che, alla data del 31.12.2011 non avevano maturato l’età pensionabile prevista ma ai fini contributivi potevano valere 15 anni al 31.12.1992, dal 2012 potranno accedere soltanto con minimo 20 anni di contributi. Tale modifica va ad incidere particolarmente negli individui che avevano cessato l’attività lavorativa in attesa del compimento dell’età per la pensione, per loro sarà necessario, ove possibile, la ripresa dell’attività lavorativa sino a raggiungimento i 20 anni.
Per maggiori chiarimenti e calcoli pensione, ti invitiamo a presentarti presso gli uffici del patronato EPACA.

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