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31 Maggio 2013
IMU: COSA C’E’ DA SAPERE

L'acconto Imu va calcolato in base alle aliquote dello scorso anno.
Per il saldo bisognerà riferirsi alle delibere dei comuni pubblicate sul MEF entro il 16 Ottobre

Il pagamento della prima rata Imu per l'anno 2013 deve tener conto delle recentissime modifiche ap­portate dall'articolo 1 del Dl 54/2013, con il quale si è sospeso il versamento dell'acconto per le se­guenti categorie dì immobili: abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali, unità immobiliari appartenenti al­le cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione prin­cipale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolar­mente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubbli­ca.

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati clas­sificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti al­le cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione prin­cipale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolar­mente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubbli­ca, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni.
  • Occorre precisare sempre che tale sospensione è subordinata alla revisione della fiscalità sui patrimoni immobi­liari, da attuarsi entro il 31 agosto 2013, in assenza della quale entro il 16 settembre 2013 i contribuenti do­vranno procedere al versamento del­la prima rata sospesa.

Il modello F24
Il versamento dell'Imu deve avveni­re, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del Dl 201/2011, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997, vale a dire per mezzo del modello di versamento unita­rio (F24), ovvero tramite apposito bollettino postale. In particolare, per quanto riguarda il modello F24, il contribuente può utilizzare:

  • il modello "F24 Ordinario" (co­me varato dall'Agenzia delle entra­te con i provvedimenti 12 aprile 2012 n. 2012/53909 e n. 2012/53906)
  • il modello "F24 Semplificato", in­trodotto con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 25 maggio 2012 n. 2012/74461, per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte.

Il bollettino postale
Ai sensi del decreto del ministero delle Finanze 23 novembre 2012 («Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernen­te il versamento dell'imposta municipale propria IMU», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2012 n. 280), il versamento dell'im­posta municipale propria può esse­re effettuato anche utilizzando il bollettino di conto corrente postale, compilato manualmente presso gli uffici postali al momento del versa­mento dell'imposta, ovvero tramite il servizio telematico gestito da Po­ste Italiane Spa.
Pertanto, per gli immobili non interessati dalla sospensione del versamento, come prevista dal recente decreto del Governo, l'articolo 10 del DI 35/2013, "rispolverando" un vecchio meccanismo proprio dell'Ici, stabilisce che:

  • per il versamento della prima rata, da eseguirsi entro il 17 giugno 2013 (il 16 cade di domenica), si deve tener conto delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente (ossia il 2012);
  • per il versamento della seconda rata a saldo per l'imposta dovuta per l'anno 2013, il cui termine scade il 16 dicembre 2013, con eventuale conguaglio sulla base della prima rata, si deve avere riguardo agli atti (delibere dei Comuni) pubblicati sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16 ottobre 2013 (a tal fine i Comuni devono inviare le predette delibere per la pubblicazione entro il 9 ottobre 2013). In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il termine del 16 ottobre, si deve tener conto di quelle adottate per l'anno precedente.

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