Le aziende che utilizzano cookie (piccole stringhe di testo - inviate dai siti al browser - che memorizzano informazioni sugli utenti che navigano su un determinato spazio web) nei rispettivi siti hanno l’obbligo di mettersi in regola entro il 3 giugno 2015. E’ questo infatti il termine ultimo fissato dal Garante della Privacy per recepire il regolamento emanato nel maggio 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel giugno 2014, scaricabile al seguente indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
In particolare, chi utilizza cookie tecnici, volti solo a semplificare la navigazione degli utenti, è tenuto a fornire ai visitatori una semplice informativa e non la richiesta di consenso da parte dell’utente. E’ necessario fornire informativa adeguata anche in presenza di cookie di terze parti, ossia dei siti a cui il sito aziendale è collegato. Deve invece richiedere il consenso chi utilizza i cookie di profilazione che servono per individuare gusti e preferenze dell’utente.
Chi possiede siti aziendali che prevedono l’utilizzo di cookie in sintesi è tenuto a redigere un documento (informativa breve) in cui andranno fornite le seguenti indicazioni:
· il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell’utente manifestate nella sua navigazione
· il sito consente l’invio di cookie di terze parti, se presenti
· il link alla pagina di informativa estesa che dovrà contenere:
1. L’elenco dei cookie utilizzati e una indicazione della loro finalità (cioè perché si usano e a cosa servono)
2. La possibilità di deselezionare i cookie di profilazione (anche singolarmente)
3. Nel caso di cookie di terze parti, un link alle pagine di informativa di questi soggetti dove si descrive come funziona il cookie
4. L’indicazione che continuando la navigazione si accettano implicitamente i cookie che il sistema andrà a installare
5. Le istruzioni su come configurare il proprio browser per gestire (non accettare) i cookie del sito
Occorre inoltre tenere sempre traccia dell’accettazione o meno della privacy policy e dei cookie di terze parti.
L’informativa breve e l’informativa estesa devono essere linkate in ogni pagina del sito.
E’ obbligatoria la notifica dell’uso dei cookie al Garante solo se utilizzano strumenti volti a “definire il profilo o la personalità dell’interessato o per analizzare abitudini o scelte di consumo” .
L’omissione o la parziale informativa sulla cookie law determina l’applicazione di sanzioni amministrative di importante entità.
Con l’occasione si ricordano gli altri obblighi previsti per la regolarità dei siti aziendali.
Partita Iva e dati societari
Dal dicembre 2001 l’art. 1 del Dpr 633/72 obbliga le aziende titolari di Partita Iva a pubblicare il codice sulla home page del sito, oltre alla denominazione sociale, la sede e i contatti.
Dal 29 luglio 2009, con la modifica dell’art 2250 del codice civile relativo alla pubblicazione, negli atti e nella corrispondenza, delle informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio Registro delle Imprese…), l’omessa pubblicazione è soggetta ad applicazione di sanzione amministrativa. Sul sito devono essere riportati:
· Ragione sociale e sede legale
· Ufficio registro delle imprese in cui è iscritta e n. di iscrizione
· Codice fiscale e PIV (home page)
· Posta elettronica certificata
· Eventuale stato di liquidazione della società in caso di scioglimento
· Capitale effettivamente versato e capitale esistente all’ultimo bilancio (per le società di capitali)
Tali informazioni devono essere riportate su qualsiasi spazio su cui l’azienda ottiene visibilità on line, compresi i social
Informativa sulla PRIVACY
È obbligatoria quando il sito web:
- raccoglie dati personali (es. email, nome, informazioni tecniche di connessione);
- i dati sono raccolti per fini statistici o commerciali;
- i dati sono trasferiti ad un soggetto terzo (es. Google, Facebook, YouTube, ecc)
In essa devono figurare:
- la tipologia dei dati raccolti e la modalità di utilizzo;
- il responsabile aziendale delle norme sulla privacy;
- il nominativo delle persone, enti o società a cui possono essere forniti i dati;
- in caso di fornitura di dati sensibili, l’utente deve acconsentire selezionando una casella;
- la custodia in modo protetto delle banche dati
- la dimostrazione della provenienza dei dati e quando/come è stato ottenuto il consenso.