67 Views

12 Gennaio 2015
COME CAMBIA L’ISEE

Il 2 gennaio è decollato il nuovo “riccometro”, ossia l'indicatore (Isee) che misura la situazione economica del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Affinché l'Inps possa rilasciare l'Isee, è necessario che il richiedente compili la di­chiarazione (Dsu) – dichiarazione sostitutiva unica – contenente informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale. Nella maggior parte dei casi è suffi­ciente reperire i dati richiesti dalla Dsu “modello mini”.
Solo in situazioni particolari, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle caratteristiche del nucleo familiare, si rendono necessarie informazioni aggiuntive.

Le regole generali

Ai fini Isee il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presenta­ zione della Dsu. Salvo casi par­ ticolari, i coniugi e i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo. Vanno inoltre aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia.
I figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
In caso di richiesta di prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni universitarie, il ge­ nitore non convivente e non coniugato è attratto nel nucleo familiare purché:
- non abbia figli con perso­na diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione;
- non sia tenuto a versare assegni di mantenimento;
- non sia escluso dalla pa­tria potestà;
- non risulti estraneo al be­neficiario in termini di rappor­ti affettivi ed economici.

Sempre con riguardo al­l'Isee­ università, va precisato che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origi­ne, che non risulti autonomo (residente fuori casa da almeno due anni e con reddito non superiore a 6mila euro) è attratto nel nucleo familiare dei genitori.­
I beneficiari di prestazioni socio­sanitarie o di corsi di dottorato hanno la facoltà di dichiarare, per l'accesso a tali prestazioni, un nucleo familiare ristretto, composto da loro stessi e dal coniuge e figli se presenti.

Casi particolari

Qualora nel nucleo siano presenti persone con disabilità e/ o non autosufficienza è neces­ sario entrare in possesso della certificazione (della quale andranno riportati gli estremi) attestante la condizione di di­sagio. Servono inoltre le fatture relative al pagamento delle spese sopportate nel 2014 per l'assistenza personale prestata da enti. Non occorre invece riportare alcun dato riguar dante i costi sostenuti per le badanti in quanto rilevato di­ rettamente dall'Inps.
Se uno dei componenti del nucleo fruisce di prestazioni socio­sanitarie residenziali a ciclo continuativo (Rsa, residenze protette e così via) si deve tenere conto dell'importo della retta versata per l'ospitalità alberghiera.
Se invece la Dsu viene pre­ sentata per richiedere l'acces­ so in strutture protette, allora, oltre a fornire indicazione circa eventuali donazioni di im­ mobili, occorre acquisire dal figlio stesso gli estremi della sua Dsu in corso di validità, o, in alternativa, il suo “foglio componente” (modulo Fc1, in­ clusivo del quadro Fc9), nei quali trovano indicazione le sue condizioni reddituali e patrimoniali e l'eventuale esistenza di condizioni particola­ri dei componenti del suo nu­cleo familiare.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CAF-COLDIRETTI

QUALE TRA QUESTI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI REGALERAI A NATALE?

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi