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5 Febbraio 2016
ECCO I CONTRIBUTI INPS E INAIL PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE AGRICOLE

Con la circolare n. 17 del 29 Gennaio 2016 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle aliquote contributive per l’anno 2016 applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato. Si tratta dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, i contributi INAIL per gli operai agricoli dipendenti e le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo per l’anno 2016.
Tenendo conto delle disposizioni in materia contributiva stabilite dal D.lgs. n. 146/1997, per l’aliquota contributiva da calcolare ai fini del versamento della contribuzione vengono fornite istruzioni relativamente a:
-          la generalità delle aziende agricole;
-          le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale;
-          i contributi INAIL dal 1 gennaio 2016 per gli operai agricoli dipendenti;
-          le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2016.

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
Per l’anno 2016 l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dai datori di lavoro agricolo è fissata nella misura complessiva del:
-          28,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore per la generalità delle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati;
-          32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale.

INAIL
Per quanto riguarda gli operai agricoli dipendenti non è prevista alcuna variazione sui contributi INAIL che dal 1° gennaio 2016 rimangono pari a:
-  10,1250 per l’assistenza infortuni sul lavoro;
-  3,1185 per l’addizionale infortuni sul lavoro.

Agevolazioni tariffarie
La circolare fornisce inoltre indicazioni in merito alle misure delle agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo anno 2016:

Territori
 
Misura agevolazione D.L.
 
Dovuto
 
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)
 
-
 
100%
 
Montani
 
75%
 
25%
 
Svantaggiati
 
68%
 
32,%
 

L’INPS precisa infine che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

Clicca e scarica la Circolare INPS n. 17/2016

Clicca e scarica l’allegato alla Circolare con le tabelle

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