L'abbruciamento dei residui agroforestali è regolato dall'articolo 57 bis del Regolamento forestale (Regolamento regionale 8 agosto 2003, n. 48R) e dagli articoli specifici che riguardano la prevenzione degli incendi boschivi.
Le norme da seguire sono indicate nell'articolo 66 del regolamento forestale. In particolare l'articolo 57 bis prevede che le operazioni riguardino esclusivamente i residui in legno e cellulosa provenienti da tagli boschivi, interventi colturali e fitosanitari, potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali.
Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento devono essere effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale. Il materiale triturato e le ceneri devono essere reimpiegati nel ciclo colturale, come sostanze concimanti o ammendanti, distribuendoli sul proprio terreno.
La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego. L'abbruciamento deve essere effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro.
Bruciare è comunque vietato nei periodi a rischio incendi, di norma dal 1° luglio al 31 agosto. Le norme prevedono anche che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando cioè la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni del caso.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il regolamento regionale sul sito web di Regione Toscana oppure rivolgersi agli uffici Coldiretti.
6 Marzo 2017
Quando è possibile, brucïare le potature?