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18 Gennaio 2016
Abbonamento Rai 2016: cosa cambia per gli agriturismi

Il pagamento dell’abbonamento Rai attraverso la bolletta di consumo dell’energia elettrica vale SOLO per la detenzione di apparecchi nell’ambito familiare.
La  detenzione di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque   fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458 prevede invece la sottoscrizione e il pagamento di canoni speciali.
Per questi soggetti la normativa anche per il 2016  resta invariata.
Il Canone speciale deve essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Il rinnovo può essere effettuato nei seguenti modi:
• presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio
• tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l'addebito del canone e' previsto solo in forma annuale)
Qualora la scadenza del termine per il pagamento cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).
Ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Tale importo può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22/12/1986 n. 917. 
Il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato, indicato nel libretto di iscrizione; pertanto, chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso, ad esempio, delle catene alberghiere, o delle filiali di banca) R.D.L.21/02/1938 n.246
Il Canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta del canone alla RAI nei termini e con le modalità di seguito specificate. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542  
Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
In merito agli importi da pagare, pur non essendo chiaramente specificato, le aziende agrituristiche si ritengono inserite in categoria D, perché assibilabili alle strutture ricettive in essa indicate (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici).
Per il 2016 perciò  le imprese agrituristiche con più di un apparecchio in uso devono pagare i seguenti importi, in funzione della rateizzazione prescelta:
CANONE RAI SPECIALE CON PIU' DI UN APPARECCHIO
Annuale  
Euro 407,35  di cui IVA: Euro 15,67
Semestrale
Euro 207,82 di cui IVA: Euro 7,99
Trimestrale
Euro 108,07 di cui IVA: Euro 4,16

Le aziende agrituristiche con un numero di televisori non superiore ad uno, come altre strutture aperte al pubblico (circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421), rientrano nella categoria  E e sono tenuti a pagare I seguenti importi:
CANONE RAI SPECIALE CON UN SOLO APPARECCHIO
Annuale 
Euro 203,70 di cui IVA: Euro 7,83
Semestrale
Euro 103,93 di cui iva Euro 4,00  
Trimestrale
Euro 54,03 di cui iva Euro 2,08

Il canone speciale per i soggetti che detengono apparecchi atti unicamente alle trasmissioni radiofoniche è stato unificato per le strutture di tutte le tipologie. Gli importi da corrispondere sono i seguenti:
CANONE RAI SPECIALE PER APPARECCHIO RADIOFONICO
Annuale  
Euro 29,94 di cui IVA: Euro 1,15 
Semestrale
Euro 15,28 di cui iva Euro 0,59
Trimestrale
Euro 7,95 di cui iva Euro 0,31

I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria. Art.1284 c.c. Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata dalla RAI.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542

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