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30 Settembre 2008
Biologico, l’Ue apre all’etichettatura d’origine

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il regolamento n. 889/2008, che applica il regolamento n. 834/2007 sulla produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Con questo atto, l’Unione Europea completa la normativa quadro in materia di agricoltura biologica, archiviando, a partire dal 1° gennaio 2009, il reg. CEE n. 2092/91.
Le nuove norme tecniche non si discostano molto da quelle attualmente in vigore, fatta eccezione per un'importante apertura dell'Ue all'indicazione dell'origine della materia prima agricola, che va a recepire le richieste avanzate da Coldiretti.
Per quanto riguarda il logo comunitario, come stabilito dal reg. CE 834/2007, questo è obbligatorio per i prodotti ottenuti nell’ambito dell’UE e può essere accompagnato da marchi nazionali o privati. L’etichetta dovrà, quindi, essere costituita da:
• sigla identificativa dello Stato membro (per l’Italia IT);
• uso di un termine che rinvia al metodo di produzione biologico (in Italia, bio o biologico);
• numero di riferimento stabilito dall’autorità competente;
• codice dell’autorità o dell’organismo di controllo collocato sotto il logo comunitario.
L’uso del logo comunitario e l’indicazione dell’origine sono facoltativi per i prodotti importati dai Paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario figura nell’etichettatura, questa riporta anche un’indicazione dell’origine che prende, se del caso, una delle forme seguenti:
• «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE;
• «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi terzi;
• «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un Paese terzo.
La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate, proprio, in quel paese.
In tal modo l’UE concede, per prima volta sugli alimenti biologici, di apporre l’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui è composto il prodotto, collocandola immediatamente sotto il numero di codice dell’organismo di controllo, accogliendo, in parte, un’istanza da sempre sostenuta da Coldiretti.
In tal modo, il prodotto biologico acquista un ulteriore elemento di valorizzazione ed il consumatore può meglio distinguere gli alimenti biologici italiani rispetto a quelli importati.
Da qui la necessità che le amministrazioni competenti si attivino affinché siano adottate al più presto disposizioni nazionali che garantiscano la provenienza territoriale degli alimenti biologici.
Le altre principali novità risiedono nel rafforzamento di alcuni principi di base del metodo di produzione biologico, quali la necessità di limitare fortemente l’impiego di fitofarmaci e concimi, disciplinando rigorosamente le pratiche di prevenzione e la lotta ai parassiti, oltre che le pratiche di concimazione e la previsione espressa del divieto di produzione animale senza terra.
Il regolamento valorizza, inoltre, con maggiore incisività rispetto al passato, la capacità del metodo di produzione biologico di stabilire un legame virtuoso tra l’impresa agricola e le risorse naturali di cui dispone, attraverso le pratiche di coltivazione e di allevamento individuate, che consentono una gestione ottimale non solo dei diversi fattori di produzione, ma anche un riciclo degli scarti aziendali nell’ambito del medesimo ciclo produttivo. Di qui, l’accento che alcune disposizioni del regolamento pongono sulla gestione degli effluenti di allevamento ed in particolare del letame.
Intanto l’UE continua a sostenere con forza l’agricoltura biologica, avviando una campagna di informazione tramite un sito Internet ad essa dedicato (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it) destinato sia ai consumatori che alle imprese del settore, confermando così la volontà di promuovere la diffusione e la conoscenza di tali prodotti.

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