La nuova legge, approvata dal Consiglio regionale il 27 gennaio scorso, modifica sostanzialmente la normativa precedente. Inizia adesso la fase di attuazione con la definizione di importanti atti di competenza delle Province
La legge regionale in materia di caccia (LR 3 - Recepimento della legge 11 Febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) risale al 1994; si tratta di una delle norme regionali più vecchie e negli ultimi anni ha subito solo alcune modifiche poco significative.
La caccia è una di quelle materie “scottanti” che i legislatori, sia a livello nazionale che regionale, preferiscono non affrontare, perché inevitabilmente, qualsiasi sia la decisione adottata, si creano reazioni e scontenti nell’elettorato di tutti gli schieramenti politici.
La situazione di vera e propria emergenza che si è creata in Toscana in questi ultimi anni a causa del proliferare dei cinghiali e degli altri ungulati, situazione denunciata con forza da Coldiretti nel Novembre del 2008 con la manifestazione di Piazza Santa Croce a Firenze, ha costretto la Regione Toscana ad occuparsi del problema ed a metter mano alla normativa di settore.
La nuova legge, approvata dal Consiglio regionale il 27 gennaio scorso (LR n. 2 del 2010), modifica sostanzialmente il testo precedente. Dei 64 articoli che compongono la LR 3 del 1994 ben 36 sono stati modificati e di questi 9 articoli sono stati sostituiti integralmente; inoltre 11 articoli vengono inseriti nel testo ex novo!
Di fatto la LR 3 si presenta oggi sostanzialmente rinnovata, soprattutto nelle parti che riguardano la gestione degli ungulati.
Come Coldiretti avevamo chiesto una riforma ancora più incisiva: aspetti importanti, quali il controllo degli animali predatori e la prevenzione e l’indennizzo dei danni alle attività agricole, richiedevano di essere disciplinati in modo diverso. Inoltre sarebbe stato necessario valorizzare il ruolo delle imprese agricole per la funzione che possono svolgere nella tutela e produzione di ambiente e fauna. Ma le proposte, avanzate da Coldiretti sia alla Giunta che al Consiglio regionale, sono state accolte solo in parte.
Inizia adesso la fase di attuazione della nuova normativa con la definizione di importanti atti riservati alla competenza delle Province: l’individuazione delle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con le attività agricole e le definizione delle densità sostenibili, sempre per gli ungulati, definizione che le Province devono deliberare entro il 27 Aprile prossimo.
Entro il 31 Maggio le Province sono tenute poi ad adottare i piani di gestione e prelievo degli ungulati, all’interno dei quali possono essere previsti interventi straordinari per far fronte a situazioni di emergenza.
La Regione è invece chiamata ad aggiornare, entro il mese di Agosto, il regolamento attuativo della legge.
La nuova normativa dà all’Ente pubblico, in particolare alle Province, gli strumenti necessari per il controllo e la gestione degli animali selvatici, allo scopo di ristabilire l’equilibrio faunistico e di tutelare la biodiversità, tenendo conto dell’esigenze dell’agricoltura e delle altre attività che si esercitano nel territorio.
Sta ora alle Province ed agli altri Enti competenti attivarsi perché la nuova normativa si traduca in azioni concrete e davvero incisive.
CLICCA QUI E SCARICA LA NUOVA NORMATIVA SULLA CACCIA
10 Marzo 2010
CACCIA: ATTUARE LA NUOVA LEGGE