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2 Settembre 2008
CLASSIFICAZIONE IN AGRITURISMO

Dopo mesi di dubbi, finalmente la Regione Toscana fa chiarezza in merito alla necessità di utilizzare il sistema di classificazione, previsto dalla legge regionale n. 30/03. L’intervento dell’avocatura regionale, a cui la direzione generale delle politiche di sviluppo economico si è rivolta, per comprendere gli effetti del pronunciamento dei giudici, non risolve il problema di un meccanismo inutile per valorizzare le imprese e incomprensibile per i consumatori, ma quanto meno, dopo mesi di profonda incertezza,  sgombra il campo dai dubbi e dà agli operatori del settore un indirizzo: la classificazione regionale, nonostante tutto, resta valida e deve essere rispettata.
La questione si era fatta particolarmente bollente dopo la sentenza n. 339/2007 pronunciata dalla  Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità dei ricorsi presentati dalle Regioni Toscana e Lazio avverso la legge nazionale (Disciplina dell’agriturismo) entrata in vigore il 20 febbraio 2006.
Un alone di incertezza avvolgeva soprattutto il sistema di classificazione. La Corte infatti, su questo argomento, aveva dichiarato costituzionale la norma statale, che, però, non stabilisce una nuova disciplina in materia, ma rinvia ad un  atto del ministro la determinazione dei criteri omogenei per valutare la qualità dell’accoglienza agrituristica e la definizione delle modalità di utilizzo dei parametri riconducibili a peculiarità territoriali.
Il decreto ministeriale non è stato emanato e, proprio questo, fa sì che  la norma statale non possa avere effetti immediati sulla legislazione regionale.
Questo sostiene l’avocatura regionale, che, per sostenere la sua posizione, si appella al principio di continuità (sentenze n. 13 del 1974, n. 376 del 2002, n. 401 del 2007), in base al quale le norme, adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono la validità fino al momento in cui non vengono sostituite da nuove norme, dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema.
Nel caso in questione,  il quadro costituzionale in materia agrituristica, è rimasto invariato, ma la legge 96/06, avocando a sé la determinazione dei criteri omogenei per la classificazione e la definizione delle modalità di utilizzo di questi parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali, ha operato un mutamento nel rapporto tra competenze statali e regionali.
Pertanto, fino a quando lo stato non eserciterà la funzione normativa attratta, deve necessariamente trovare applicazione la normativa regionale sulla classificazione in tutte le disposizione, ivi comprese le norme che disciplinano le conseguenze della perdita dei requisiti richiesti ovvero della non conformità agli stessi.
Morale? Le regole deve essere applicate anche se nessuno le vuole e le comprende.  “Coldiretti si adopererà – hanno detto il presidente Tulio Marcelli e il direttore Prisco Lucio Sorbo – affinché a livello nazionale l’organizzazione solleciti l’emanazione dell’atto necessario per rivedere un meccanismo giudicato inadeguato e inaffidabile a trasmettere il senso della qualità dell’offerta agrituristica toscana”.

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