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19 Maggio 2010
Coltivatori Diretti: Aggiornati i contributi Inps ed Inail

È stata fissata la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali nel 2010, il cui primo versamento è previsto per il 16 luglio.
Il reddito medio convenzionale, giornaliero da valere, sia ai fini del calcolo dei contributi che della misura delle pensioni dei lavoratori autonomi dell`agricoltura, per ciascuna fascia di reddito agrario (tabella D, legge n. 233/1990 nella versione aggiornata dal dlgs n. 146/1997), è stabilito nella misura di 50,35 euro (era di 48,98 nel 2009). Così come indicato nel decreto del direttore generale per le politiche previdenziali del 21 aprile scorso (nella G. U. del 29 aprile). Il calcolo dei contributi pensionistici dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si effettua applicando una determinata percentuale sul reddito agrario convenzionale (stabilito annualmente con decreto ministeriale), articolato in quattro fasce distinte dal numero di giornate lavoro attribuibile a ogni singola unità attiva, come segue: prima fascia = 156 giornate; seconda fascia = 208 giornate; terza fa,scia = 260 giornate e quarta fascia = 312 giornate. Considerato che il reddito individuale giornaliero per l`anno 2010 è stato dunque fissato in 50,35 euro, la base imponibile per quest`anno risulta pari a: prima fascia: 156 giornate x 50,35 = 7.854,60; seconda fascia: 208 giornate x 50,35 =10.472,80; terza fascia: 260 giornate x 50,35 =13.091,00; quarta fascia: 312 giornate x 50,35 =15.709,20. Le aliquote da applicare al suddetto reddito, modificate dapprima dal cosiddetto decreto di armonizzazione (d.lgs n. 146/1997) e successivamente dall`art. 59 della legge n.449/1997 (il collegato alla finanziaria 1998), sono le seguenti: 20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per la generalità .delle imprese; 17,30% (12,80% per i gìovani in età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani (di cui al dpr n. 601/1973) e nelle zone agricole svantaggiate (art. 15 della legge n. 984/1977). L`esatto ammontare del contributo dovuto si determina applicando la prevista aliquota percentuale ad ogni fascia di reddito convenzionale, e maggiorando il risultato di 94 euro circa a titolo di contributo addizionale (art. 17 della legge n. 16011975), di 768,50 euro (532,18 per le aziende situate nei territori montani o in zone svantaggiate) quale quota dovuta per l`assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (destinata all`Inail, ma riscossa dall`Inps) e 7,49 euro per contributo di maternità. Il comma 15 dell`art .59 della legge n. 449/1997 prevede che i lavoratori autonomi titolari di pensione e con età non inferiore a 65 anni, possano, a domanda, richiedere lo sconto del 50% dell`onere. La riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione pensionistica e non anche le altre quote (Inail e maternità). Il minor versamento si rifletterà naturalmente sul supplemento di pensione cui gli interessati hanno diritto continuando l`attività lavorativa. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato attraverso il modello di versamento unificato F24, con scadenza al 17 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2010 e 17 gennaio 2011.
Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Patronato EPACA-Coldiretti

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