Il 2 gennaio è decollato il nuovo “riccometro”, ossia l'indicatore (Isee) che misura la situazione economica del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Affinché l'Inps possa rilasciare l'Isee, è necessario che il richiedente compili la dichiarazione (Dsu) – dichiarazione sostitutiva unica – contenente informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale. Nella maggior parte dei casi è sufficiente reperire i dati richiesti dalla Dsu “modello mini”.
Solo in situazioni particolari, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle caratteristiche del nucleo familiare, si rendono necessarie informazioni aggiuntive.
Le regole generali
Ai fini Isee il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presenta zione della Dsu. Salvo casi par ticolari, i coniugi e i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo. Vanno inoltre aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia.
I figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
In caso di richiesta di prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni universitarie, il ge nitore non convivente e non coniugato è attratto nel nucleo familiare purché:
- non abbia figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione;
- non sia tenuto a versare assegni di mantenimento;
- non sia escluso dalla patria potestà;
- non risulti estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici.
Sempre con riguardo all'Isee università, va precisato che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origine, che non risulti autonomo (residente fuori casa da almeno due anni e con reddito non superiore a 6mila euro) è attratto nel nucleo familiare dei genitori.
I beneficiari di prestazioni sociosanitarie o di corsi di dottorato hanno la facoltà di dichiarare, per l'accesso a tali prestazioni, un nucleo familiare ristretto, composto da loro stessi e dal coniuge e figli se presenti.
Casi particolari
Qualora nel nucleo siano presenti persone con disabilità e/ o non autosufficienza è neces sario entrare in possesso della certificazione (della quale andranno riportati gli estremi) attestante la condizione di disagio. Servono inoltre le fatture relative al pagamento delle spese sopportate nel 2014 per l'assistenza personale prestata da enti. Non occorre invece riportare alcun dato riguar dante i costi sostenuti per le badanti in quanto rilevato di rettamente dall'Inps.
Se uno dei componenti del nucleo fruisce di prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo (Rsa, residenze protette e così via) si deve tenere conto dell'importo della retta versata per l'ospitalità alberghiera.
Se invece la Dsu viene pre sentata per richiedere l'acces so in strutture protette, allora, oltre a fornire indicazione circa eventuali donazioni di im mobili, occorre acquisire dal figlio stesso gli estremi della sua Dsu in corso di validità, o, in alternativa, il suo “foglio componente” (modulo Fc1, in clusivo del quadro Fc9), nei quali trovano indicazione le sue condizioni reddituali e patrimoniali e l'eventuale esistenza di condizioni particolari dei componenti del suo nucleo familiare.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CAF-COLDIRETTI