Dal 2012 i fabbricati rurali divengono soggetti ad Imu e la legge di conversione al decreto Monti ha posto a carico dei contribuenti l’obbligo di accatastamento di tutti i fabbricati rurali al Catasto dei Fabbricati. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, tramite presentazione di apposito Doc.Fa.
Considerata la mole di fabbricati da regolarizzare, si invitano le aziende in possesso di fabbricati agricoli a rivolgersi rapidamente agli uffici Coldiretti che sono a disposizione per avviare le pratiche di regolarizzare la propria posizione.
Tali immobili, anche se classati nel corso del 2012, saranno comunque tassati già dall’1/01/12: nel caso in cui la pratica di accatastamento non fosse ancora completata, il versamento dell’acconto Imu 2012 in scadenza il 18/06/12 è avvenuta sulla base di una rendita presunta,imposta che poi verrà conguagliata una volta attribuita la rendita definitiva.
Rimangono esclusi dall’obbligo di accatastamento al catasto dei fabbricati gli immobili indicati all'articolo 3, comma 3, del Dm 28/98: si tratta di immobili agricoli di rilevanza del tutto residuale, ossia: manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Nel caso di inadempienza del contribuente all’obbligo di accatastamento, provvederà il Comune a segnalare l’immobile agli uffici catastali che provvederanno al classamento d’ufficio, ovviamente con spese a carico del contribuente e applicazione delle sanzioni.
Da segnalare, infine, che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è previsto un abbattimento della base imponibile, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (per quelli cosiddetti “collabenti” la rendita è pari a zero, per cui rimangono esenti).
29 Agosto 2012
FABBRICATI RURALI: ACCATASTAMENTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE