Le aziende agrituristiche sono “agenti contabili” non sostituti d’imposta
Entro il 30 gennaio la comunicazione ai comuni
Terranostra: “La sentenza chiarisce – come richiesto – la posizione dell’esercente che non è tenuto a rispondere in modo solidale dei mancati versamenti da parte dell’ospite”
Entro il 30 gennaio di ogni anno le aziende agrituristiche, come le altre strutture ricettive, sono tenute a trasmettere al comune il conto della gestione dell’imposta di soggiorno relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (modello 21 – Conto della gestione) approvato con D.P.R. 196/1996 e generalmente scaricabile dal sito del Comune.
La richiesta di questo nuovo adempimento, che ha seminato sconcerto tra le imprese, in realtà, viene a chiarire una volta per tutte la posizione dei gestori delle strutture ricettive, considerati, in base alla sentenza n. 22 del 22 settembre 2016 della Corte dei Conti, agenti contabili per la riscossione e il versamento dell’imposta di soggiorno e, come tali, tenuti a trasmettere al Comune il report dell’attività svolta per conto dell’ente. Per saperne di più, contattare la segreteria Terranostra di riferimento
25 Gennaio 2017
IMPOSTA DI SOGGIORNO E AGRITURISMO