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5 Giugno 2009
Infortuni in agricoltura, obbligatoria la denuncia

Per tutti coloro che operano in agricoltura è estremamente importante essere a conoscenza delle regole e degli adempimenti da seguire in caso di infortunio sul lavoro.
E non solo perché la mancata, ritardata o incompleta denuncia, sia nei confronti dell’Inail che nei confronti dell’autorità di pubblica sicurezza, comporta l’applicazione di una sanzione da un minimo di 1.290 euro ad un massimo di 7.745 euro.
Nel settore agricolo, oltre ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri sono obbligatoriamente assicurati all’Inail anche gli operai agricoli. Sono, invece, esclusi da tale assicurazione gli imprenditori agricoli professionali (IAP), in quanto non versano la contribuzione INAIL, e gli impiegati agricoli che sono assicurati all’Enpaia.
Di conseguenza, il coltivatore diretto titolare del nucleo ha l’obbligo di denunciare l’infortunio sul lavoro occorso a se stesso, ai familiari coadiuvanti e ai propri operai agricoli, che comporti una prognosi superiore a tre giorni. Per gli imprenditori agricoli tale obbligo si applica in caso di infortunio che coinvolga gli operai agricoli assunti alle proprie dipendenze.

Modalità e termini di presentazione della denuncia di infortunio

Il titolare d’azienda o datore di lavoro deve inoltrare la denuncia di infortunio alla sede INAIL competente in base al domicilio dell’infortunato e all’autorità di pubblica sicurezza del Comune dove è avvenuto l’infortunio (Questura o Polizia di Stato o – nei Comuni dove non sia presente un posto di Polizia – il Sindaco tramite i Vigili Urbani).
Non basta, quindi, andare al Pronto Soccorso o dal medico curante, ma entro i due giorni successivi al rilascio del primo certificato medico, è necessario inoltrare la denuncia di infortunio sugli appositi modelli predisposti dall’INAIL, allegando il certificato. Nel caso di infortunio mortale o da cui derivi pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta con telegramma entro le 24 ore successive all’evento.
Nel caso in cui il primo certificato medico riporti una prognosi non superiore a tre giorni, l’obbligo scatta al momento del rilascio del certificato medico continuativo che comporta l’estensione della prognosi oltre i tre giorni.
Esclusivamente nel caso in cui il coltivatore diretto, titolare del nucleo, subisca un infortunio lavorativo e si trovi nell’impossibilità di provvedere alla denuncia, l’obbligo ricade sul medico che per primo ha constatato l’infortunio.
Nel caso in cui l’azienda sia costituita in società, tuttavia, l’obbligo di denuncia compete sempre alla società, anche in caso di infortunio del titolare di azienda.
Al fine di evitare l’applicazione di sanzioni ed ottenere tutte le prestazioni previste dalla legge, è necessario che in caso di infortunio sul lavoro il titolare di azienda e l’infortunato stesso prendano contatto tempestivamente con gli uffici del patronato EPACA.
Gli operatori forniranno tutta l’assistenza del caso, predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata ai sensi di Legge.

Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino si può telefonare al numero verde 800.667711 oppure visitare il sito Internet www.epaca.it.

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