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6 Dicembre 2011
INFORTUNI SUL LAVORO: A CHI SPETTA L’INDENNIZZO

 A ogni lavoratore assicurato, che subisce un infortunio sul lavoro, spetta, oltre al pagamento delle giornate di inabilità temporanea – i giorni di astensione dal lavoro –,  qualora riporti conseguenze di carattere permanente (i cosiddetti postumi), un risarcimento economico da parte dell’Inail. Dal luglio del 2000 con l’entrata in vigore della nuova normativa è previsto che il risarcimento vada a coprire non solo la diminuzione della capacità lavorativa ma anche la valutazione del cosiddetto danno biologico, inteso come danno alla salute, vale a dire la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona interamente considerata, a prescindere dall’attività svolta e dalla retribuzione percepita. Grazie a questa innovazione dunque non viene trascurato neanche il risarcimento per l’eventuale danno estetico (per esempio una cicatrice   diversamente valutabile a seconda della parte del corpo in cui si trova). L’indennizzo riconosciuto dall'Inail varia in base alla gravità e, quindi, al grado della menomazione: per gradi di invalidità inferiori al 6% non spetta nessun indennizzo (cosiddetta franchigia); dal 6% al 15%: indennizzo in capitale (una tantum); dal 16% al 100%: costituzione di una rendita mensile.
Qualunque sia il grado di menomazione riconosciuto, in caso di successivo aggravamento delle condizioni fisiche, verificatosi entro 10 anni dalla data dell’infortunio (o 15 anni in caso di malattia professionale, ma anche oltre in caso di silicosi o asbestosi - amianto) si può fare istanza di adeguamento del danno biologico che mira al riconoscimento di: l'indennizzo in capitale, se la menomazione, originariamente inferiore al minimo indennizzabile, si è aggravata, raggiungendo o superando il grado del 6%; l’adeguamento dell’indennizzo in capitale se già erogato;­ la liquidazione della rendita se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiore al 16%.
Per presentare l’istanza di aggravamento è necessaria una valutazione medica che i consulenti  del nostro patronato forniscono gratuitamente a tutti i cittadini. Saranno sempre gli operatori Epaca ad inoltrare telematicamente all’Inail le domande, seguendo l’intero iter amministrativo delle pratiche e tenendo informati gli assistiti delle varie fasi di lavorazione. Per i casi di infortunio o malattia professionale avvenuti prima del 25 luglio 2000, vige una disciplina differente. Data la complessità della materia è necessario che, in caso di infortunio sul lavoro o sospetta malattia professionale, gli interessati prendano contatto tempestivamente con gli uffici del nostro patronato.
Per maggiori informazioni o conoscere l’ufficio Epaca più vicino telefona al numero verde 800.667711 oppure visita il sito www.epaca.it.

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