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9 Giugno 2009
Infortuni, tutelata l’inabilità temporanea assoluta al lavoro

L’indennità per inabilità temporanea assoluta è la prestazione economica che l’Inail riconosce ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e operai agricoli nel caso di infortunio sul lavoro che comporti una inabilità al lavoro, temporanea e assoluta – tale, cioè, da comportare l’astensione completa dal lavoro – per più di tre giorni.
L’inabilità temporanea al lavoro è riconosciuta fino a guarigione clinica ed è valutata in relazione alla specifica attività svolta al momento dell’infortunio e non, quindi, rispetto ad una capacità di lavoro generica.
Inoltre, per essere indennizzata, l’inabilità temporanea deve essere assoluta, cioè deve essere tale da impedire totalmente al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa per il periodo di tempo, più o meno lungo, risultante dalla certificazione medica.
Ricordiamo che in tutti i casi di infortunio sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni è comunque sempre obbligatoria la denuncia di infortunio, da parte del titolare di azienda o datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di Legge per l’indennizzabilità da parte dell’Inail.
I primi tre giorni successivi all’infortunio costituiscono un periodo di carenza assicurativa. Infatti, in caso di inabilità temporanea assoluta, l’Inail indennizza il lavoratore solo a partire dal quarto giorno successivo all’evento e per tutta la durata dell’inabilità assoluta, fino alla data della completa guarigione o stabilizzazione clinica.
Al riguardo non sono previsti limiti temporali e la misura dell’indennizzo varia in relazione alla durata della inabilità: 60% della retribuzione fino al 90° giorno di astensione completa dal lavoro per inabilità temporanea assoluta; 75% dal 91° giorno in poi. Per gli operai agricoli i primi tre giorni dell’infortunio sono pagati, nella misura del 60%, dal datore di lavoro.
L'indennità è erogata per tutti i giorni, compresi i festivi, ricadenti nel periodo di  inabilità assoluta. Tuttavia, per i periodi di ricovero in un Istituto di cura, all’assicurato senza coniuge o figli a carico, l’indennità può essere ridotta di un terzo.
Per i coltivatori diretti le prestazioni economiche a carico dell’Inail sono condizionate alla regolare iscrizione dell’infortunato negli elenchi Inps e, per i titolari di azienda, anche al regolare versamento della contribuzione dovuta all’Inail (“regolarità contributiva”), la cui riscossione è affidata all’Inps, unitamente ai contributi previdenziali.
Di recente, l’Inail ha reso disponibile la nuova modalità di pagamento dell’indennità di temporanea mediante accredito in conto corrente bancario o postale.

Al fine di evitare l’applicazione di sanzioni ed ottenere tutte le prestazioni previste dalla legge, è necessario che in caso di infortunio sul lavoro il titolare di azienda e l’infortunato stesso prendano contatto tempestivamente con gli uffici del patronato EPACA.
Gli operatori forniranno tutta l’assistenza del caso, predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata ai sensi di Legge.

Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino si può telefonare al numero verde 800.667711 oppure visitare il sito Internet www.epaca.it.

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