Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha convertito il Dl 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014 le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica monouso per l’asporto merci non biodegradabili e compostabili, anche se ceduti a titolo gratuito. Per "commercializzazione" deve intendersi, infatti, «l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita», quindi anche l’omaggio del classico sacchetto della spesa. Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito (per es. smaltimento scorte) non è consentita ed è soggetta alle sanzioni pecuniarie di legge. Pertanto, ora le sanzioni debbono ritenersi pienamente in vigore.
COME RICONOSCERE I SACCHETTI CONFORMI
Caratteristiche dei sacchetti
Le sanzioni pecuniarie previste riguardano la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore:
• 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all'uso alimentare;
• 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all'uso alimentare;
• per i sacchi senza manici esterni, 100 micron se destinati all'uso alimentare, 60 micron se non destinati all'uso alimentare.
E’ altresì consentita la commercializzazione di sacchetti realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dalla plastica.
Per quanto riguarda i sacchi monouso biodegradabili e compostabili la norma armonizzata UNI EN 13432:2002 può avvalersi dei seguenti Marchi: DIN-CERTCO - VINCOTTE - CIC - MATER BI o altri.
Come riconoscere il sacchetto conforme alle norme?
È opportuno che chi utilizza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi alle norme di legge già al momento dell’acquisto da parte del fornitore. Pertanto, raccomandiamo alle aziende che dovessero avere necessità di ordinare sacchetti, di fare molta attenzione e di chiedere ai propri fornitori l’assicurazione scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.
Non possono più essere commercializzati i sacchetti monouso oxodegradabili in polietilene, in quanto non compostabili secondo i requisiti tecnici dello standard UNI EN 13432:2002. Tra tali sacchetti che non possono essere commercializzati si segnalano in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”. Su questi sacchetti a volte si trovano diciture che parlano di eco-compatibilità, ma non di compostabilità. Nonostante i richiami all’ecologia, questi sacchetti non sono conformi alla normativa in quanto appunto non compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Spesso tali sacchetti in plastica additivata fanno poi riferimento a norme Uni En diverse dalla 13432 e non contemplate dalla predetta normativa.
Biodegradabile non necessariamente vuol dire compostabile.
Dunque, tali sacchetti non sono conformi alla normativa vigente, anche se talvolta vengono persino spacciati per compostabili quando non lo sono, ed addirittura sono riportate, in questi sacchetti, scritte che invitano ad utilizzarli per la raccolta dei rifiuti organici.
Come riconoscere, quindi, i sacchetti commercializzabili?
• Bisogna far riferimento alla dicitura di conformità alla norma UNI EN 13432:2002 e cercare sul sacchetto la frase “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici ” che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale.
• Una seconda possibilità è quella di cercare sul sacchetto i marchi che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostable” e “Compostabile CIC”.
GESTIONE DELLE SCORTE, SACCHETTI PER FRUTTA E VERDURA E QUADRO SANZIONATORIO
Gestione scorte
Per le scorte ancora in magazzino, non conformi al dettato normativo, potranno seguirsi le procedure previste per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, e pertanto tali sacchetti potranno essere consegnati a specifica ditta autorizzata ovvero restituiti ai fornitori di tali sacchetti “fuori legge”.
Sanzioni
La sanzione pecuniaria parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi.