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22 Aprile 2013
“SPESOMETRO” PROROGATO

Con il comunicato stampa del 15 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la scadenza originariamente prevista per il 30 aprile 2013 per l’invio dell’elenco clienti e fornitori (il così detto Spesometro) è da ritenersi non più valida; in pratica è stata disposta una proroga a data ancora da  determinare. Nell’occasione, è stato confermato il tenore dell’adempimento che riguarda tutte le imprese agricole e non, che sono pertanto tenute ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate  l’elenco delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; in pratica il nuovo adempimento assomiglia molto all’Elenco Clienti e Fornitori” di vecchia memoria.
Il fine dichiarato è quello di perfezionare ed affinare i sistemi di controllo e di lotta all’evasione fiscale.   
Per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012 l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (fatture di acquisto e vendita)
I contribuenti interessati sono i titolari di Partita IVA  che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato. L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione: le importazioni, le esportazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.
Dal prossimo anno, anche i produttori agricoli che si avvalgono del Regime di Esonero (fatturato inferiore a euro 7.000 composto da almeno 2/3 di prodotti compresi nella Tabella A, parte prima allegata al DPR 633/72) sono tenuti ad effettuare questa comunicazione per le operazioni attive e passive relativeall’anno 2013. Gli “esonerati” entro aprile 2014 (termine anche questo da confermare) dovranno ricordarsi di effettuare questo adempimento,  e pertanto devono iniziare fin da subito a conservare tutte le fatture di acquisto e le eventuali autofatture di vendita  (obbligo conservativo già prescritto dall’art. 34, comma 6 del DPR 633/72).

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