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11 Gennaio 2012
VIGNETI: AL VIA RICONVERSIONI E RISTRUTTURAZIONI

Con la Delibera N 1152 del 19-12-2011la Giunta regionale ha approvato le Disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alle Campagne viticole dal 2011/2012 al 2012/2013. Con questo atto si attua la misura per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Toscana, misura prevista dall’OCM vitivinicola di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 confluita con il regolamento (CE) n. 491/2009 nel regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) e dal regolamento (CE) n. 555/2008.

Importante novità per questo anno viene dal Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2011 n. 6822 con il quale all’articolo 1 si dispone che a partire dalla campagna 2011/2012 l’importo medio massimo del sostegno ammissibile per la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti è stato elevato a 12.350,00 euro per ettaro (erano 9.500 euro lo scorso anno).

Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande
Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto iscritti nel Registro dei diritti. Possono altresì beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti gli imprenditori agricoli singoli e associati titolari di una Unità Tecnica Economica (UTE) che a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di contributo, tramite una Dichiarazione Unica Aziendale presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5 della legge
regionale n. 9/2009 non hanno ancora il diritto iscritto nel Registro dei diritti.

Presentazione delle domande
La domanda per beneficiare dell’aiuto viene presentata all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), entro il 28 Gennaio 2012 salvo proroghe.

Azioni ammissibili
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:
A) Riconversione varietale:
A1) reimpianto di una diversa varietà di vite sullo stesso appezzamento o su appezzamento diverso, con o senza la modifica del sistema di allevamento;
A2) sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
B) Ristrutturazione:
B1) reimpianto del vigneto con diversa collocazione in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche nonché economiche;
B2) reimpianto senza diversa collocazione ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
B3) miglioramento delle tecniche di gestione del vigneto, che consiste nella modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, senza interventi di reimpianto e con l’esclusione della ordinaria manutenzione

Superficie minima
La superficie minima oggetto della operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti
ammessa è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che, al momento della presentazione della domanda,
hanno una SAU vitata pari o inferiore ad 1 ettaro o in presenza di viticoltura di montagna o
fortemente terrazzata la superficie minima di intervento è fissata in 0,3 ettari.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CAA-COLDIRETTI

CLICCA QUI E SCARICA LA DELIBERA DI ATTUAZIONE

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