Il vino ad indicazione geografica tipica “Toscano”, che con i sui 600.000 ettolitri rappresenta una delle IGT più importanti a livello nazionale, ha un nuovo disciplinare. Tra le novità, vini passiti e frizzanti. Difatti il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo approvato dal Decreto del 4 novembre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2009.
Coldiretti Toscana sottolinea come i tempi rallentati di adozione del nuovo disciplinare non hanno consentito di utilizzare le nuove opportunità, come sperato, già dalla vendemmia di questo anno.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» provenienti da vigneti non ancora iscritti, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano».
L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è riservata ai vini:
- bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato;
- rossi, anche nelle tipologie novello e abboccato;
- rosati, anche nella tipologia abboccato e frizzante;
- vino da uve appassite (passito) e vino da uve stramature (vendemmia tardiva).
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini IGT «Toscano» o «Toscana» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione di questi vini deve avvenire all'interno del territorio della regione Toscana, anche se è consentito che tali operazioni possano effettuarsi anche nell'ambito del territorio dei comuni confinanti.
I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», all'atto della immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a:
- per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato 11,00% vol;
- per le tipologie bianco, bianco frizzante e bianco abboccato 10,00% vol;
- per la tipologia da uve appassite 9,00% vol;
- per la tipologia da uve stramature 12,00% vol .
All'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste disciplinare di produzione, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.