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19 Novembre 2009
VINO: NUOVO DISCIPLINARE PER IGT TOSCANO

Il vino ad indicazione geografica tipica “Toscano”, che con i sui 600.000 ettolitri rappresenta una delle IGT più importanti a livello nazionale, ha un nuovo disciplinare. Tra le novità, vini passiti e frizzanti. Difatti il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano», approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo approvato dal Decreto del 4 novembre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2009.
Coldiretti Toscana sottolinea come i tempi rallentati di adozione del nuovo disciplinare non hanno consentito di utilizzare le nuove opportunità, come sperato, già dalla vendemmia di questo anno.
I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla vendemmia 2010, i vini ad indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano» provenienti da vigneti non ancora iscritti, sono tenuti  ad  effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito elenco delle vigne della indicazione geografica tipica «Toscana» o «Toscano».
L'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è riservata ai vini:

  • bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato;
  • rossi, anche nelle tipologie novello e abboccato;
  • rosati, anche nella tipologia abboccato e frizzante;
  • vino da uve appassite (passito) e vino da uve stramature (vendemmia tardiva).

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini IGT «Toscano» o  «Toscana»  comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione di questi vini deve avvenire all'interno del territorio della regione Toscana, anche se è consentito che tali operazioni possano effettuarsi anche nell'ambito del territorio dei comuni confinanti.
I vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», all'atto della immissione al  consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a:

  • per le tipologie rosso, rosso novello e rosso abboccato, rosato, rosato frizzante e rosato abboccato 11,00% vol;
  • per  le  tipologie  bianco,  bianco  frizzante e bianco abboccato 10,00% vol;
  • per la tipologia da uve appassite 9,00% vol;
  • per la tipologia da uve stramature 12,00% vol .

All'indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste disciplinare di produzione, compresi  gli aggettivi extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

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