872 Views

3 Aprile 2024
VINO: RICONOSCIUTO STATO CALAMITÀ DANNI DA PERONOSPORA SU UVA, VIA LIBERA AI RISTORI. Il decreto

Via libera ai ristori per le imprese vitivinicole toscane colpite dalla temibile peronospora che aveva portato ad una perdita consistente della produzione di uva nella passata stagione. I danni certificati in Toscana dalla malattia funginea, a seguito della ricognizione della Regione Toscana, ammontano a 260 milioni di euro. A dirlo è Coldiretti Toscana in riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del MASAF che ha riconosciuto l’esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nelle province e nei sottoelencati territori agricoli per i danni causati alle produzioni di uva dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023. Le domande di aiuto potranno essere presentate ad Agea – fa sapere Coldiretti Toscana – a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione.

Il 2023 è stato un anno molto complicato per la viticoltura toscana che ha dovuto fare i conti con gli effetti degli eventi estremi, uno ogni due giorni, e con gli attacchi insistenti della peronospora scatenati da condizioni climatiche particolarmente favorevoli che hanno costretto le aziende a numerosi trattamenti fitosanitari per salvare le viti con un notevole aumento dei costi di produzione.

Il settore vitivinicolo è la locomotiva agricola della Toscana con un valore alla produzione di poco meno di 1,2 miliardi di euro. Sono 12.700 le aziende del settore, 60 mila gli ettari coltivati a vite di cui il 32% con metodo biologico; 58 le indicazioni geografiche riconosciute, di cui 52 DOP (11 DOCG e 41 DOC) e 6 IGT.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 gennaio 2024

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  delle
infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nel  territorio  della
Regione Toscana. (24A01494) 

(GU n.74 del 28-3-2024)

 

 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  102,  che  disciplinano  gli   interventi   di   soccorso,
compensativi dei danni, nelle aree e per i  rischi  non  assicurabili
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto  legislativo  29  marzo
2004,  n.  102,  che  individua  le  procedure  e  le  modalita'  per
l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione
o provincia autonoma interessata, demandando a  questo  Ministero  la
dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli  eventi  avversi,
l'individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le   provvidenze
concedibili,  nonche'  la  ripartizione   periodica   delle   risorse
finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per  consentire  alle
regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Vista la comunicazione della Commissione (2022/C  485/01)  relativa
agli orientamenti per gli aiuti  di  Stato  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali; 
  Visti, in particolare, l'art. 3  del  regolamento  (UE)  2022/2472,
concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 26  riguardante
gli «Aiuti destinati a compensare  i  costi  della  prevenzione,  del
controllo e dell'eradicazione di  epizoozie  o  organismi  nocivi  ai
vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie  e
organismi nocivi ai vegetali»; 
  Visto il decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e  in  particolare
l'art. 11 recante «Misure urgenti per  le  produzioni  viticole»,  ai
sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00
a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di
peronospora  (Plasmopara  viticola)  e  che  non   beneficiavano   di
risarcimenti  derivanti  da   polizze   assicurative   o   da   fondi
mutualistici; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.   11,   comma   3-bis   del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attivita' di
controllo sulle superfici e' assegnato  all'AGEA  -  Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura; 
  Visto il decreto ministeriale 15  dicembre  2023,  n.  690595,  che
disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza  di  cui  al
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate
alcune   disposizioni   applicative    della    misura,    tra    cui
l'individuazione di AGEA quale  organismo  preposto  al  ricevimento,
all'istruttoria delle  domande  presentate  ed  alla  predisposizione
dell'elenco dei beneficiari  per  regione,  nell'ambito  del  Sistema
informativo agricolo nazionale - SIAN; 
  Esaminata la proposta della Regione Toscana di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    infezioni di peronospora (Plasmopara  viticola)  a  carico  delle
produzioni di uva dal 1° aprile al 30  settembre  2023  nella  Citta'
metropolitana di  Firenze  e  nelle  Province  di  Arezzo,  Grosseto,
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena; 
  Dato atto alla Regione  Toscana  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Toscana  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Declaratoria del  carattere  di  eccezionalita'  delle  infezioni  di
                  peronospora (Plasmopara viticola) 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  delle
infezioni di peronospora (Plasmopara  viticola)  nelle  sottoindicate
province e nei sottoelencati territori agricoli per i  danni  causati
alle produzioni di  uva,  in  cui  possono  trovare  applicazione  le
specifiche misure di intervento di  cui  al  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste  dal  decreto-legge  10
agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
ottobre 2023, n. 136: 
    Firenze: infezioni di peronospora (Plasmopara  viticola)  dal  1°
maggio 2023 al 30 giugno 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,
lettere  a),  b),  c),   d)   nel   territorio   dell'intera   citta'
metropolitana; 
    Arezzo: infezioni di peronospora  (Plasmopara  viticola)  dal  1°
maggio 2023 al 30 giugno 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; 
    Grosseto: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola)  dal  1°
aprile 2023 al 30 settembre 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma
2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; 
    Livorno: infezioni di peronospora (Plasmopara  viticola)  dal  1°
maggio 2023 al 30 agosto 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; 
    Lucca: infezioni di  peronospora  (Plasmopara  viticola)  dal  1°
maggio 2023 al 31 agosto 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; 
    Massa Carrara: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal
1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma
2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; 
    Pisa: infezioni  di  peronospora  (Plasmopara  viticola)  dal  1°
maggio 2023 al 30 agosto 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; 
    Pistoia: infezioni di peronospora (Plasmopara  viticola)  dal  1°
maggio 2023 al 30 giugno 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; 
    Prato: infezioni di  peronospora  (Plasmopara  viticola)  dal  1°
maggio 2023 al 30 giugno 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,
lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; 
    Siena: infezioni di  peronospora  (Plasmopara  viticola)  dal  1°
aprile 2023 al 30 settembre 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma
2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia. 
                               Art. 2 
 
        Pubblicazione e presentazione delle domande di aiuto 
 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Le domande di aiuto possono essere presentate  ad  AGEA  a  partire
dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  ed  entro  il  termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione. 
    Roma, 24 gennaio 2024 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida

Quando acquisti un prodotto alimentare leggi l’etichetta?

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi