Via libera ai ristori per le imprese vitivinicole toscane colpite dalla temibile peronospora che aveva portato ad una perdita consistente della produzione di uva nella passata stagione. I danni certificati in Toscana dalla malattia funginea, a seguito della ricognizione della Regione Toscana, ammontano a 260 milioni di euro. A dirlo è Coldiretti Toscana in riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del MASAF che ha riconosciuto l’esistenza del carattere di eccezionalità delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nelle province e nei sottoelencati territori agricoli per i danni causati alle produzioni di uva dal 1° aprile 2023 al 30 giugno 2023. Le domande di aiuto potranno essere presentate ad Agea – fa sapere Coldiretti Toscana – a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione.
Il 2023 è stato un anno molto complicato per la viticoltura toscana che ha dovuto fare i conti con gli effetti degli eventi estremi, uno ogni due giorni, e con gli attacchi insistenti della peronospora scatenati da condizioni climatiche particolarmente favorevoli che hanno costretto le aziende a numerosi trattamenti fitosanitari per salvare le viti con un notevole aumento dei costi di produzione.
Il settore vitivinicolo è la locomotiva agricola della Toscana con un valore alla produzione di poco meno di 1,2 miliardi di euro. Sono 12.700 le aziende del settore, 60 mila gli ettari coltivati a vite di cui il 32% con metodo biologico; 58 le indicazioni geografiche riconosciute, di cui 52 DOP (11 DOCG e 41 DOC) e 6 IGT.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 gennaio 2024
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nel territorio della Regione Toscana. (24A01494)
(GU n.74 del 28-3-2024)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; Visti, in particolare, l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472, concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»; Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in particolare l'art. 11 recante «Misure urgenti per le produzioni viticole», ai sensi del quale sono state previste risorse pari ad euro 7.000.000,00 a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (Plasmopara viticola) e che non beneficiavano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici; Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'espletamento delle attivita' di controllo sulle superfici e' assegnato all'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura; Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 690595, che disciplina la gestione dei fondi destinati all'emergenza di cui al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con il quale sono state approvate alcune disposizioni applicative della misura, tra cui l'individuazione di AGEA quale organismo preposto al ricevimento, all'istruttoria delle domande presentate ed alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari per regione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN; Esaminata la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) a carico delle produzioni di uva dal 1° aprile al 30 settembre 2023 nella Citta' metropolitana di Firenze e nelle Province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena; Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di uva; Decreta: Art. 1 Declaratoria del carattere di eccezionalita' delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' delle infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) nelle sottoindicate province e nei sottoelencati territori agricoli per i danni causati alle produzioni di uva, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136: Firenze: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera citta' metropolitana; Arezzo: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; Grosseto: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° aprile 2023 al 30 settembre 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; Livorno: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio 2023 al 30 agosto 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; Lucca: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; Massa Carrara: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; Pisa: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio 2023 al 30 agosto 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; Pistoia: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; Prato: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia; Siena: infezioni di peronospora (Plasmopara viticola) dal 1° aprile 2023 al 30 settembre 2023 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dell'intera provincia.
Art. 2 Pubblicazione e presentazione delle domande di aiuto Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande di aiuto possono essere presentate ad AGEA a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione. Roma, 24 gennaio 2024 Il Ministro: Lollobrigida