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30 Maggio 2012
voucher: ecco come cambierà il sistema

Una riformulazione della legge in realtà “ancora insufficiente”, come ha sottolineato il presidente della Coldiretti, Sergio Marini, anche se “rappresenta comunque un passo in avanti rispetto al testo precedente

Continua l'esame del disegno di legge sulla riforma del lavoro, che interessa anche il sistema dei voucher. Dopo la manifestazione di imprese agricole, pensionati e studenti davanti al Senato è sparito dalla norma il limite di 7mila euro per usare i buoni lavoro ed è stata confermata la situazione attuale che resterà valida fino all’approvazione della legge, mentre il valore del voucher sarà definito per decreto sentite la parti sociali.
Va peraltro sottolineato che i voucher acquistati fino all’entrata in vigore della nuova legge sono anch'essi validi fino al 31 maggio 2013.  Una riformulazione della legge in realtà “ancora insufficiente”, come ha sottolineato il presidente della Coldiretti, Sergio Marini, anche se “rappresenta comunque un passo in avanti rispetto al testo precedente”.
Sul punto del valore orario resta comunque da considerare che, come esplicitamente dichiarato dal Sen. Castro, relatore dell’emendamento: “Quanto al tema della quota oraria... si è scelto di rimandare la determinazione dell'effettivo valore orario dei voucher ad un decreto ministeriale da emanarsi a seguito di una consultazione con le parti sociali. In proposito finché non sarà emanato il decreto ministeriale di cui al novellato articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, rimane applicabile l'attuale disciplina. Invita quindi il Governo a manifestare un'adesione espressa a tale interpretazione”.
Pertanto anche qualora il provvedimento di riforma della legislazione sul voucher dovesse essere approvato senza alcuna ulteriore modifica, il valore del voucher resterà comunque nominale fino alla emanazione del relativo decreto ministeriale.
Il quadro normativo che potrebbe venirsi a delineare, letto alla luce delle modifiche ipotizzate si divide in 3 fasi: 1) Fino a quando non sarà approvata la legge; 2) Dall’approvazione della legge all’emanazione del decreto sul valore; 3) Dopo l’approvazione della legge e del decreto sul valore.

 
IL VOUCHER OGGI
 
IL VOUCHER DOPO L’APPROVAZIONE
DEL DDL E PRIMA DEL DECRETO SUL VALORE
 
IL VOUCHER DOMANI
DOPO L’APPROVAZIONE
DEL DECRETO SUL VALORE
 
Imprese agricole con volume d’affari superiore a 7.000 €
 
Imprese agricole con volume d’affari superiore a 7.000 €
 
Imprese agricole con volume d’affari superiore a 7.000 €
 
-     Prestatori d’opera
Studenti, pensionati, casalinghe, lavoratori in CIG-mobilità-disoccupazione non agricola, lavoratori a part-time presso altri datori di lavoro
 
-     Attività
solo attività stagionali
 
-     Limite per il prestatore d’opera
5.000 euro da ogni singolo committente
 
-     Valore del voucher
nominale pari a 10 euro
 
 
-     Prestatori d’opera
Studenti, pensionati
 
-     Attività
invariato rispetto ad oggi
 
-     Limite per il prestatore d’opera
5.000 euro anche se da più committenti
 
-     Valore del voucher
Nominale  pari a 10 euro
 
-     Prestatori d’opera
Studenti, pensionati
 
-     Attività
invariato rispetto ad oggi
 
-     Limite per il prestatore d’opera
5.000 euro anche se da più committenti
 
-     Valore del voucher
Come stabilito da un decreto la cui emanazione è prevista nella nuova legge tenuto conto delle indicazioni previste dalle parti sociali
 
 
 
 
Imprese agricole con volume d’affari inferiore a 7.000 €
 
Imprese agricole con volume d’affari inferiore a 7.000 €
 
Imprese agricole con volume d’affari inferiore a 7.000 €
 
-       Prestatori d’opera
Nessuna limitazione
 
-       Attività
tutte le attività agricole anche non stagionali
 
-       Limite per il prestatore d’opera
5.000 euro da ogni singolo committente
 
-       Valore del voucher
nominale pari a 10 euro
 
 
-       Prestatori d’opera
Nessuna limitazione purché si tratti di soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
 
-       Attività
Invariato rispetto ad oggi
 
-       Limite per il prestatore d’opera
5.000 euro anche se da più committenti
 
-       Valore del voucher
nominale pari a 10 euro
 
 
-       Prestatori d’opera
Nessuna limitazione purché si tratti di soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
 
-       Attività
Invariato rispetto ad oggi
 
-       Limite per il prestatore d’opera
5.000 euro anche se da più committenti
 
-       Valore del voucher
orario e del valore stabilito dal decreto
 
 

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