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18 Maggio 2010
VOUCHER PER LAVORO OCCASIONALE

 La Finanziaria 2010 ha ampliato notevolmente la possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali di tipo accessorio regolamentate dagli articoli 70-74 del D.Lgs. n.276/2003.
Le nuove modifiche in questione vedono innanzitutto una new entry fra i percettori delle prestazioni ovvero gli Enti locali, ma anche le scuole e le università fanno capolino, tuttavia, per evitare abusi, il nuovo comma 2-ter dell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 chiarisce che «il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».
Gli Enti locali quindi possono utilizzare le prestazioni occasionali di tipo accessorio per i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, ed inoltre, gli stessi enti locali, le scuole e le università possono servirsi di giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado, il sabato e la domenica nonché durante i periodi di vacanza.
Nel particolare, in caso di studenti universitari, il lavoro accessorio può essere prestato in qualunque periodo dell'anno e non più nei periodi di vacanza dalla frequenza delle lezioni. Inoltre, sempre agli enti locali è concessa la possibilità di utilizzare i voucher anche per le prestazioni rese da pensionati.
Altra interessante innovazione è la possibilità per le imprese familiari di utilizzare il lavoro accessorio in qualsiasi settore esse operino e non più solo limitatamente al commercio, turismo e servizi. In proposito si deve evidenziare che per le citate imprese familiari rimane comunque immutato il limite di utilizzazione delle prestazioni di lavoro accessorio che è fissato in € 10.000 nel corso di ciascun anno fiscale.
Sempre con riferimento alle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2010 si segnala anche l'inserimento, fra le attività che possono essere rese attraverso l'utilizzo dei voucher, di prestazioni svolte nei maneggi e nelle scuderie.
Ulteriore importante novità, anche se temporanea - perché sperimentale e per il solo anno 2010 – è la possibilità per i lavoratori part-time di rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio nell'ambito di qualsiasi settore produttivo; unico limite è che i voucher non possono essere usati per retribuire prestazioni rese presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro a tempo parziale. Il limite è chiaramente finalizzato ad evitare abusi da parte dei datori di lavoro che, in caso contrario, avrebbero potuto stipulare con i propri dipendenti contratti di lavoro part-time – o peggio ancora trasformare i contratti full-time in essere in contratti part-time – ed utilizzare gli stessi lavoratori per ulteriori prestazioni retribuendoli con i voucher e risparmiando in tal modo sul costo del lavoro.
Si segnala ancora la proroga per l'anno 2010 della possibilità per i percettori di prestazioni di Integrazione e di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione - ovvero disoccupazione ordinaria, mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione edili – di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di € 3000 per anno solare.
In definitiva, attualmente, alla luce di tutte le modifiche apportate all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, le prestazioni occasionali accessorie possono essere rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
di qualsiasi attività e settore produttivo da lavoratori aventi un contratto part-time (escluso il datore di lavoro part-time)
Un ampliamento così grande dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle prestazioni occasionali di lavoro accessorio – come sopra accennato – avrà sicuramente una ricaduta positiva sul mercato del lavoro e sul sostegno al reddito in questo momento di crisi. Infatti non bisogna dimenticare che il lavoro accessorio è conveniente sia per i committenti che per i prestatori di lavoro perché siamo nell'ambito di una ipotesi minore di prestazione occasionale autonoma ex art. 2222 c.c. che presenta tutele aggiuntive rispetto alla tipologia base. Il legislatore ha, in effetti, previsto per i prestatori di lavoro accessorio un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed una copertura previdenziale indipendentemente dal superamento del limite dei 5.000 euro - anche se minima - ed inoltre, le somme ricevute dai lavoratori rimangono esenti da imposizioni fiscali, attuando in concreto un regime tributario agevolato avente come contropartita l'assoggettamento a prelievo contributivo di somme che ne sarebbero state generalmente esenti.
Tuttavia occorre tener presente che le imprese familiari continuano ad applicare la normale disciplina contributiva ed assicurativa del lavoro subordinato. Praticamente i committenti, acquistati i carnet di tickets o voucher, retribuiscono i lavoratori consegnandogli i buoni e questi ultimi ricevono dal concessionario, presso cui si rivolgono per cambiare il buono, solo una parte del valore nominale dello stesso, atteso che il 13% del suddetto valore viene versato a fini previdenziali alla Gestione Separata INPS, il 7% all'INAIL a fini assicurativi ed infine il 5% viene trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese. Infine è d'uopo specificare che, come chiarito dalla circolare INPS n. 88/2009, il valore complessivo di € 5.000 erogabile dal singolo committente nel corso dell'anno solare, va inteso come un netto per il prestatore, per cui il limite di importo lordo per il committente è pari ad € 6.600.

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